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Mutui Famiglie - prorogato il termine per la richeista di sospensione rate

Raggiunto l’accordo tra ABI (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA) e 13 Associazioni dei consumatori che da tempo stanno discutendo la possibilità di concedere alle famiglie Italiane una ulteriore proroga (oggi concessa) di 6 mesi per la scadenza dei termini entro i quali si può formulare richiesta alla propria Banca per ottenere la sospensione fino a 12 mesi del rimborso delle rate del proprio Mutuo.

Quindi la scadenza, precedentemente fissata per il 31 luglio 2011, per le domande di sospensione dei rimborsi dei Mutui contratti dalle famiglie Italiane, per l’acquisto della prima casa, che in precedenza non hanno già usufruito del periodo di sospensione, è stata posticipata al 31 gennaio 2012

L’accordo con l’ABI è valido per i Mutui a tasso fisso e variabile) che non non deve non superiori ai 150.000,00 euro (centocinquantamila euro), inoltre tali Mutui devono essere stati erogati a favore di persone fisiche, non a soggetti giuridici (Imprese, società, Asociazioni, etc....)

Le famiglie che volessero usufruire di tale opportunità, devono avere un reddito non superiore ai 40.000,00 euro (quarantamila euro), torvarsi in condizioni di non autosufficienza o essere in cassa integrazione o aver perso il proprio posto di lavoro. Le domande di sospensione posso essere presentate anche in caso “ritardati pagamenti” (es. rate non pagate) purchè tale ritardo non superi i 180 giorni consecutivi.

Le domande devono essere presentate alla propria Banca, tramite l’apposito modulo Il cliente deve presentare l'apposito modulo di richiesta messo a dispozione dalla stessa ABI accompagnato dalla documentazione che attesti i requisiti necessari alla sospensione.


MODULO ABI PER LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE MUTUO
http://www.abi.it/doc/126330232955999_g__servizi_1.zip


La propria Banca , se sussistono i requisiti, dovrà banca attivare la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente. Se la Banca ritenesse che non sussistanto i requisiti per la sospensione del Mutuo deve comunicarlo al cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Nel periodo di sospensione del Mutuo (che può arrivare a 12 mesi) il cliente sarà tenuto a corrispondere alla propria Banca solo gli interessi che, ovviamente, sull’importo residuo in conto capitale, continueranno a maturare.

Secondo i dati diffusi dall'ABI, relativi al maggio 2011, le famiglie Italiane in difficoltà che hanno usufruito della sospensione del proprio Mutuo sono 46.308; per un valore complessivo di circa 5,5 miliardi di euro.
Redazione - Prestito.it - 2011-07-26 

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